Pedinamenti

Il pedinamento di una persona sono leciti qualora ad effettuarli sia un’agenzia investigativa o un investigatore privato legalmente autorizzati nell’esercizio di un indagine condotta su regolare conferimento d’incarico di un cliente che deve tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria. Per effettuare il pedinamento è necessario che l’agenzia investigativa operi con la massima discrezione e professionalità, senza arrecare alcun fastidio o ingerenza nella vita privata della persona pedinata e sorvegliata. Qualora il pedinamento e la sorveglianza della persona su sui si sta procedendo venga scoperto, l’investigatore deve necessariamente sospendere l’attività per non incorrere nel reato di molestia o disturbo alle persone. ( art. 660 cp.). 

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